La luminosa virtù Un'idea di costituzione nel Mezzogiorno del Settecento

La luminosa virtù

Un'idea di costituzione nel Mezzogiorno del Settecento

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«La bontà relativa delle leggi consiste nel rapporto collo stato della nazione alla quale vengono emanate: la natura del governo; il genio e l’indole de’ popoli; il clima; la natura del terreno; la situazione locale; la maggiore o minore estensione del paese; l’infanzia o la maturità del popolo; e la religione, questa forza divina che, influendo su i costumi de’ popoli, deve richiamare le prime cure del legislatore. Lo scopo che io propongo è tutto diverso da quello di Montesquieu: egli cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello che si è fatto ed io procuro di dedurne le regole di quello che si deve fare». Gaetano Filangieri

Come riformare uno Stato nell’età dell’assolutismo? È questo il quesito che affronta la Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri, una delle opere più significative del pensiero civile italiano dell’Illuminismo. La tesi essenziale di Filangieri era che l’opera riformatrice dovesse cominciare dalle leggi, in modo da poter stabilire attraverso di esse un corretto rapporto tra re e sudditi. Il grande pensatore napoletano prefigurava, in tal modo, sulla scia di Montesquieu, una forma di Stato che si sarebbe solo con difficoltà affermata nell’Europa continentale: la monarchia costituzionale. Filangieri si ispirava soprattutto alla Rivoluzione americana, che alla base dell’edificio istituzionale poneva la virtù dei cittadini. Con confuciano pragmatismo, il giovane filosofo napoletano capì che nessuna norma avrebbe potuto funzionare senza la spontanea adesione e la compartecipazione di governanti e governati. Era necessaria una profonda riforma morale che doveva partire dal basso, attraverso un sistema di educazione civile diffuso, a diversi gradi, in tutto il paese, senza distinzioni di luogo e di censo. Conosceva Filangieri l’opera di Confucio? Certamente sì. Un gesuita napoletano aveva tradotto per la prima volta nel 1590 i classici del grande filosofo orientale e sempre a Napoli, nel 1732, era stato fondato da Matteo Ripa il Collegio dei Cinesi. Nella popolosa capitale delle Sicilie, lungo le vie del mare, confluivano le grandi opere del pensiero politico. Con straordinario acume, dalla sua villa di Vico Equense, Filangieri immaginò un’utopia possibile per il Mezzogiorno, nella convinzione che fosse quella l’unica via percorribile per spianare la strada a un nuovo mondo di pace e di virtù. Nella sua opera il pensatore napoletano enuncia quelli che ci appaiono ancora oggi come veri e propri principî universali, validi in tutte le democrazie: aborrire la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti interni ed esterni; promuovere la felicità dei cittadini con un sistema legislativo chiaro e uniforme su tutto il territorio nazionale; abolire il regime feudale; favorire le opere dell’intelletto e le libere associazioni; separare Stato e Chiesa e ridimensionare la proprietà ecclesiastica; istituire un sistema gratuito di pubblica istruzione e favorire i cittadini virtuosi; garantire la libertà di espressione; condividere con gli Stati europei i valori comuni di tranquillità, sicurezza e diritto delle genti; trasformare la società in modo graduale con un piano di riforme e col ripudio di ogni violenza; assicurare il benessere economico dei cittadini. Scelti e commentati dall’appassionata e sapiente cura di Eugenio Lo Sardo, i brani più significativi e curiosi di questa «utopia civile» ispirata al Mezzogiorno d’Italia vengono qui proposti in un agile volume che riporta a evidenza il pensiero di uno dei più grandi filosofi politici del nostro patrimonio intellettuale.

Dettagli libro

Sull'autore

Gaetano Filangieri

Gaetano Filangieri (1753-1788) pubblicò La scienza della legislazione in sette volumi tra il 1780 e il 1788. Essa comprende il primo libro dedicato a Le regole generali della scienza legislativa, il secondo su Le leggi politiche ed economiche, il terzo su Le leggi criminali, il quarto su Le leggi che riguardano l’educazione, i costumi e l’opinione pubblica, il quinto su Le leggi che riguardano la religione. Erano previsti ancora altri due libri, dedicati alle leggi sulla proprietà e sulla famiglia, che non vennero mai scritti.

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